CODICE DEONTOLOGICO
Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine ai sensi dell’art. 28, comma 6 lettera c)
della Legge n. 56/89, in data 15-16 dicembre 2006.
Capo I - Principi generali
Articolo 1
Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli
psicologi.
Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla
responsabilità disciplinare.
Articolo 2
L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione
comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite
secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le
procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.
Articolo 3
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed
utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità.
In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi
e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.
Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio
professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare
particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di
evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le
eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione
professionale.
Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
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